Cass. civ. n. 666 del 10 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - Regime transitorio - Coordinamento.


In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11620 del 2018

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 CORTE COST.
Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2

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