Cass. civ. n. 6660 del 06 marzo 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Impugnativa della sanzione disciplinare - Prove assunte nel giudizio penale - Sentenza di assoluzione non definitiva - Vincolatività nel giudizio civile - Esclusione - Sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p. passata in giudicato - Obblighi conformativi del giudice e della P.A. - Sussistenza.
Il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al "dictum" della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste"; al contrario, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, da un lato impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e, dall'altro, consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter com. 2 CORTE COST.