Cass. civ. n. 3677 del 18 aprile 1996

Testo massima n. 1


È valido ed efficace il preliminare di compravendita di cosa parzialmente propria, atteso che il prominente venditore resta obbligato a procurarsi la proprietà del bene o almeno il consenso alla vendita del comproprietario, con la conseguenza che, ove non adempia a tale obbligazione, egli si troverà esposto, come è previsto dagli artt. 1479 e 1480 c.c. all'azione di risoluzione del contratto e/o alla domanda di risarcimento del danno da parte del promittente compratore.

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