Cass. civ. n. 9498 del 11 novembre 1994
Testo massima n. 1
La norma contenuta nell'art. 1482. c.c. — applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita — con il facultare il compratore a sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, non dichiarati dal venditore, nonché a chiedere al giudice di fissare a quest'ultimo un termine per liberarla, non esaurisce i rimedi a disposizione del compratore, ma gli concede soltanto un'alternativa ad ulteriore rafforzamento della sua posizione contrattuale ed a tutela del suo interesse all'adempimento, senza precludergli, quindi, la possibilità di esperire l'azione di risoluzione ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell'inadempimento.