Cass. civ. n. 6680 del 06 marzo 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Indennità di volo e di navigazione - Agevolazione di cui all'art. 51 TUIR - Spettanza - Estensione ai titolari di trattamento di quiescenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che limita la tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio (sia militare che civile) e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all'indennità di volo fruita nel corso dell'attività lavorativa, poiché il beneficio si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all'aumento della pensione e dell'indennità "una tantum", previsto per i piloti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 907
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST.