Cass. civ. n. 2541 del 19 marzo 1999

Testo massima n. 1


Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria.

Testo massima n. 2


Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell'appellante, sia dell'appellato sul quantum valutato dal C.T.U. in primo grado, perché quest'ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l'onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.

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