14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2432 del 8 aprile 1986
Testo massima n. 1
Nella controversia promossa, a norma dell’art. 793 ultimo comma, c.c., per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il contratto come a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo svolgimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo [ come invece quella richiesta con la domanda ], è riconducibile ad un’azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]