Cass. civ. n. 2966 del 21 ottobre 1971
Testo massima n. 1
Il giudice che rigetti la domanda di risoluzione di una donazione modale per inadempimento dell'onere, sul presupposto che tale risoluzione non è prevista nell'atto di donazione, non è esonerato dall'accertare, ove esista domanda specifica del donante di risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione dell'onere, se ricorrano le condizioni oggettive e soggettive per il riconoscimento del diritto al risarcimento indipendentemente dalla risoluzione del contratto.