Cass. civ. n. 14866 del 23 novembre 2001

Testo massima n. 1


La sospensione provvisoria della patente di guida, che l’art. 223, secondo comma, del codice della strada collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell’immediatezza dell’evento, all’ipotesi di reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), ha natura cautelare e preventiva rispetto all’applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l’applicazione di detta sospensione provvisoria è subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione (e previo parere del competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE