Cass. civ. n. 6716 del 13 marzo 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Pagamento operato dall'assicuratore della r.c.a. senza il rispetto delle formalità ex art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Liberazione nei confronti dell'Inail - Esclusione - Fondamento.


In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25733 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1189
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

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