Cass. pen. n. 3836 del 8 aprile 1995

Testo massima n. 1


Poiché l’art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, prevede come delitto, e non più come contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo.

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