Cass. civ. n. 2947 del 2 agosto 1975
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti apparenti del terzo, spetta al compratore, che agisca per evizione cosiddetta qualitativa — art. 1489 c.c. — l'onere di provare la propria ignoranza incolpevole.
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