Cass. civ. n. 6727 del 7 marzo 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE


Fatti commessi da ausiliari dell’assicurato - Copertura del rischio relativo - Sussistenza - Limiti.


Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1228
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

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