14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12759 del 23 dicembre 1993
Testo massima n. 1
La dichiarazione con la quale il compratore riconosce di avere ricevuto la cosa in condizioni di normale efficacia ha effetto limitato alla appartenenza e non esonera, pertanto, il venditore dalla garanzia per i vizi che si siano successivamente manifestati ed a maggior ragione per quelli che possono palesarsi solo con la prolungata utilizzazione.
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Testo massima n. 2
La risoluzione del contratto di compravendita comporta l’obbligo del venditore di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo della cosa compravenduta, in esse compresi gli interessi eventualmente corrisposti dal compratore per il pagamento dilazionato del prezzo pattuito, del quale essi costituiscono parte integrante.
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