Cass. civ. n. 4089 del 28 aprile 1987

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La disposizione dell'art. 155, quarto comma, c.c. (nel testo novellato con la L. 19 maggio 1975, n. 151), che attribuisce al giudice della separazione personale il potere di assegnare l'abitazione della casa familiare al coniuge cui vengono affidati figli minorenni, che non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, è applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in forza del rinvio non ricettizio alla norma suddetta contenuto nell'art. 12 della L. 12 dicembre 1970, n. 898.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE