Cass. civ. n. 3345 del 8 ottobre 1976

Testo massima n. 1


La clausola, contenuta nel contratto di vendita di una macchina, limitante l'obbligo del venditore alla sostituzione dei pezzi rotti per accertato difetto del materiale, ed escludente il diritto del compratore di chiedere la risoluzione ed il risarcimento dei danni, integra non già una clausola solve et repete, di cui all'art. 1462 c.c., ma una limitazione della garanzia per vizi, ammessa dall'art. 1490, secondo comma c.c.

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