Cass. civ. n. 1590 del 3 febbraio 2012
Testo massima n. 1
I provvedimenti emessi dal presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori di un'associazione privata riconosciuta, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e di definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su di un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Dichiara inammissibile, Trib. Roma).