Cass. civ. n. 6765 del 07 marzo 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Procedimento disciplinare ex art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Fasi - Richiesta dell'incolpato di decisione da parte del Consiglio di disciplina - Adozione della sanzione da parte del datore - Conseguenze.


In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13654 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1421
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST.

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