Cass. civ. n. 328 del 15 gennaio 1991

Sezione Unite

Testo massima n. 1


In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denuncia dei vizi medesimi da parte del compratore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo, e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica.

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