Corte costituzionale n. 5 del 14 febbraio 1962

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 41 Cost., limiti, programmi e controlli all'attività economica, allo scopo di rendere possibile la realizzazione di finalità di ordine sociale, non possono venire imposti se non sulla base di una legge. Pertanto, rappresentando l'obbligo del conferimento all'ammasso di prodotti agricoli ai fini di tutela della produzione nell'interesse generale della collettività nazionale, un limite imposto all'attività economica dei produttori per ragioni di utilità sociale, il principio della riserva di legge deve essere osservato in ordine ai criteri per la classificazione e la determinazione dei prezzi delle singole qualità di risone conferite all'ammasso e per la distribuzione del prodotto ammassato. In mancanza quindi di disposizioni dotate di portata specificativa adeguata per soddisfare la garanzia del detto principio, è costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del D.Lgs.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e di conseguenza, tutte le altre norme per la parte che si riferiscono al vincolo ed all'ammasso del risone.

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