Cass. civ. n. 6792 del 14 marzo 2024
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Fattispecie.
Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.