Cass. civ. n. 680 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Mediazione – Conclusione del preliminare – Diritto alla provvigione – Spettanza – Successiva modificazione del contenuto del preliminare ad opera delle parti – Irrilevanza.


Il diritto del mediatore alla provvigione per l'avvenuta conclusione dell'affare non viene meno qualora un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto, sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28879 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1755

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