Cass. civ. n. 19555 del 18 settembre 2020
Testo massima n. 1
In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio. Diff.: Sez. 2, n. 5054 del 10/10/1984 (Rv. 436870-01). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/07/2015).
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