14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10916 del 18 maggio 2011
Testo massima n. 1
In tema di compravendita, si ha consegna di “aliud pro alio” che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della “res” venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. [ Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che non fosse stata venduta una cosa priva di qualità essenziali, ma una cosa diversa da quella pattuita, essendo gli animali venduti affetti da brucellosi e inidonei a qualunque impiego perché, per la loro malattia, dovevano essere abbattuti ].
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