Cass. civ. n. 11834 del 6 novembre 1991

Testo massima n. 1


Anche nella vendita di cose di genere quali gli animali che siano indicati in contratto con riferimento al loro numero, il difetto di qualità può costituire «vizio» se si riferisca alle dimensioni, peso, misura, od alle caratteristiche dei singoli capi (corpora certa); quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini di cui all'art. 1495 c.c.

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