Cass. civ. n. 6820 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETA') - CONDIZIONI Adozione di persone maggiori di età - Consenso del coniuge dell’adottante - Requisito di validità dell’adozione - Instaurazione di un rapporto di filiazione adottiva tra il coniuge dell’adottante e l’adottato - Esclusione - Fondamento.


In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2426 del 2006

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 294
Cod. Civ. art. 297 CORTE COST.

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