Cass. civ. n. 6821 del 07 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE Transazione novativa - Effetto novativo subordinato alla integrale esecuzione della transazione - Mancanza di un immediato carattere novativo - Sussistenza - Conseguenze.


L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32109 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1976
Cod. Civ. art. 1965

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