Cass. civ. n. 12734 del 13 maggio 2021

Testo massima n. 1


La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019).

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