Cass. civ. n. 27857 del 4 dicembre 2020
Testo massima n. 1
Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità dicui all'art. 1333 c.c., salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016).