Cass. civ. n. 26172 del 13 dicembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, l'eventuale invalidità ai sensi dell'art. 8 della legge n. 154 del 1992 delle comunicazioni provenienti dalla società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) al cliente può incidere sull'efficacia giuridica del successivo atto di approvazione del saldaconto, non sulla sua validità, posto che un atto compiuto dal suo autore come effetto dell'inganno in cui sia indotto da altri è passibile di annullamento, non di nullità, al pari del contratto concluso per effetto di truffa. (Cassa con rinvio, App. Milano, 19 luglio 2002).