Cass. civ. n. 6596 del 11 novembre 1986

Testo massima n. 1


Dal sistema della legge e, in particolare, dalla norma di cui all'art. 2208 c.c., si evince che il titolare dell'impresa è, per presunzione, responsabile di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, essendo a lui riferibili, in base ai fondamentali principi dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.

Testo massima n. 2


L'accettazione della merce da parte del compratore non impedisce di eccepire in seguito che le cose consegnate dal venditore sono diverse da quelle oggetto del contratto, se di tale diversità l'acquirente si sia reso conto successivamente alla consegna. Pertanto, non vi è alcuna incompatibilità tra l'azione di risoluzione per consegna di <em>aliud pro alio</em> e l'avvenuta accettazione delle cose comprate.

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