Cass. civ. n. 6834 del 7 marzo 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE


Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi - Presupposto - Iniziativa giudiziale del lavoratore nel limite temporale di dodici mesi - Momento di esecutività della "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004 - Irrilevanza - Notifica del precetto - Rilevanza - Fondamento.


In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST.
Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST.
Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 491
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

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Difformi: Cass. civ. n. 94/1976

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