Cass. pen. n. 6842 del 22 gennaio 2025
Testo massima n. 1
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Reati di violenza domestica o di genere - Subordinazione ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Fissazione del termine per l'adempimento dell’obbligo - Onere del giudice - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Legge 24/11/2023 num. 168 art. 15