Cass. civ. n. 6844 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Iscrizione del fermo e dell'ipoteca - Impugnazione - Natura - Conseguenze - Decisione - Rimedio esperibile.


L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28509 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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