Cass. civ. n. 10569 del 9 maggio 2007
Testo massima n. 1
Il cosiddetto mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, nella quale sono già individuati i soggetti erogatori ed i soggetti che possono beneficiare del finanziamento, la consegna della somma da corrispondere rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione a carico del finanziatore. (Rigetta, App. Palermo, 9 aprile 2002).