Cass. civ. n. 6871 del 14 marzo 2024
Testo massima n. 1
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - SPECIALI - IN GENERE Consorzi costituiti da enti pubblici territoriali – Divieto di assistenza finanziaria ex art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 – Applicabilità – Esclusione.
Il divieto di assistenza finanziaria previsto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010 - in virtù del quale è fatto divieto alle stesse di procedere alla compensazione o al ripianamento delle perdite delle società partecipate non quotate - trova applicazione esclusiva per gli enti partecipati costituiti in forma societaria, non potendosi estendere, neppure analogicamente, ad altri enti gestori di pubblici servizi, come i consorzi ex art. 31 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), stante l'inequivoco tenore letterale della disposizione e il rinvio che questa compie all'art. 2447 c.c.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2447
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 31