Cass. civ. n. 6823 del 7 aprile 2004

Testo massima n. 1


In tema di licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudizio sulla proporzionalità o adeguatezza tra fatto addebitato e sanzione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un avvocato interno all'ufficio legale di un'azienda al quale era stato addebitato di aver trattenuto, oltre all'importo delle proprie competenze, la somma capitale di £ 722.000, rimessagli nel giugno 1986 dal legale di un debitore dell'azienda).

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