Cass. civ. n. 6912 del 14 marzo 2024
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE
Modifica della disciplina normativa - Disciplina ex art. 252 disp.att. c.c. - Applicabilità in difetto di specifica disposizione transitoria - Sussistenza - Conseguenze - Nuovo termine prescrizionale - Applicabilità ai rapporti pendenti - Sussistenza - Condizioni e limiti - Decorrenza - Fattispecie.
In caso di modifica normativa del termine prescrizionale, in difetto di una specifica disposizione transitoria, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che ai rapporti pendenti, intendendosi per tali quelli per i quali non era ancora decorso il termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa, si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il nuovo termine ed il residuo di quello che opera secondo la normativa previgente. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile alla richiesta di risarcimento dei danni per il furto di merce, oggetto di un contratto di trasporto, la prescrizione quinquennale, ancora in corso, in luogo di quella annuale, introdotta dal d.lgs. n. 286 del 2005, con decorrenza dal 28.2.2006).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252
Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2 com. 1
Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST.
Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 3 com. 2