Cass. civ. n. 810 del 9 febbraio 1981

Testo massima n. 1


Nella vendita su campione di cui all'art. 1522 c.c., la prova della difformità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché, ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione.

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