Cass. civ. n. 6931 del 08 marzo 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Agenzia delle Entrate - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Eccezioni - Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti - Conseguenze.


Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 41205 del 2021

Normativa correlata

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4
Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 8
Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 365

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