Cass. civ. n. 2161 del 31 gennaio 2006
Testo massima n. 1
Con riferimento al contratto di vendita con riserva della proprietà e per il caso di inadempimento del compratore, l'art. 1526 c.c. prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse (salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno), ma non condiziona alla medesima l'emissione della pronunzia stessa di risoluzione del contratto.
Testo massima n. 2
In caso di vendita con riserva di proprietà, per l'opponibilità del relativo patto al terzo acquirente è necessaria, ai sensi dell'art. 1524 c.c., la ricorrenza dei requisiti della trascrizione del medesimo nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove il bene (nel caso, autovettura) si trova, e della permanenza in tale luogo del detto bene al momento dell'acquisto da parte del terzo.