Cass. civ. n. 1999 del 24 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l'inefficacia del patto derivante dall'eventuale esercizio dell'azione revocatoria fallimentare volta a far valere la menzionata non contestualità quale indice della gratuità del patto ai fini di cui all'art. 64 L. fall.
Testo massima n. 2
L'opponibilità al fallimento del patto di riservato dominio postula esclusivamente che la sua stipulazione risulti da atto di data certa anteriore al fallimento e non anche che sia iscritto a norma dell'art. 1524, comma secondo c.c., essendo tale formalità necessaria per l'opponibilità al terzo acquirente.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi