Cass. civ. n. 17493 del 31 luglio 2014

Testo massima n. 1


In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 13/10/2007).

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