Cass. civ. n. 2023 del 18 maggio 1977
Testo massima n. 1
Qualora, con unico atto, siano state vendute, con riserva di proprietà, alcune macchine ed altri beni mobili di diversa natura (nella specie, armadi-frigorifero di un «bar», assieme a tutte le altre attrezzature dell'esercizio), i requisiti previsti dall'art. 1524 secondo comma c.c., per l'opponibilità al terzo acquirente della riserva di proprietà sui macchinari (trascrizione nell'apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale, ed ubicazione dei beni, alla data dell'acquisto del terzo, nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita), non possono ritenersi necessari anche con riguardo alle altre cose mobili, rimanendo irrilevante che i contraenti le abbiano considerate come un tutto unitario con i macchinari.
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