Cass. civ. n. 6899 del 8 aprile 2004

Testo massima n. 1


Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Nel caso di specie, relativo ad un'infermiera professionale che prestava servizio presso un centro di salute mentale e assumeva di aver contratto in conseguenza del proprio lavoro una epatite B e C, la domanda era stata rigettata non essendo in grado la ricorrente di indicare un preciso episodio al quale ricondurre il contagio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato elementi presuntivi quali la maggior esposizione al rischio di un infermiere, ancor più accentuato ove il servizio venga prestato in favore di pazienti con problemi psichiatrici, ed il fatto che, in tale tipo di infezioni, sia difficilissimo in genere stabilire con certezza il momento esatto di penetrazione di un agente virulento).

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