Cass. civ. n. 6967 del 8 marzo 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Imposte sui dividendi azionari - Divieto di doppie imposizioni - Credito d’imposta - Scissione societaria parziale - Legittimazione della beneficiaria a chiedere il rimborso - Sussistenza - Fondamento.
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2506
Cod. Civ. art. 2506 quater