Cass. civ. n. 6967 del 8 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)


Imposte sui dividendi azionari - Divieto di doppie imposizioni - Credito d’imposta - Scissione societaria parziale - Legittimazione della beneficiaria a chiedere il rimborso - Sussistenza - Fondamento.


In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.

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Riferimenti normativi

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2506
Cod. Civ. art. 2506 quater

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Precedenti: Cass. civ. n. 26307/2020

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