Cass. pen. n. 6972 del 08 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio abbreviato - Richiesta avanzata nell’udienza di comparizione predibattimentale - Produzione di atti e documenti o integrazione di prove prima della conversione del rito - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di giudizio abbreviato, nel caso in cui la richiesta di definizione con rito alternativo sia avanzata all'udienza fissata a seguito di citazione diretta a giudizio, ex art. art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (vigente "ratione temporis"), è inammissibile la produzione di documenti o l'integrazione probatoria nella fase antecedente alla conversione del rito, essendo costituito il compendio probatorio dai soli atti trasmessi dal pubblico ministero e da quelli urgenti, eventualmente assunti dal giudice per le indagini preliminari. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.
Nuovo Cod.

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