Cass. civ. n. 698 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Espropriazione - Determinazione dell’indennità - Interruzione della prescrizione - Deposito del ricorso - Sufficienza - Esclusione - Notificazione del ricorso e del decreto - Necessità.


In tema di procedimento per la determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d'appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28862 del 2011

Normativa correlata

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2945

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