Cass. civ. n. 698 del 09 gennaio 2024
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Espropriazione - Determinazione dell’indennità - Interruzione della prescrizione - Deposito del ricorso - Sufficienza - Esclusione - Notificazione del ricorso e del decreto - Necessità.
In tema di procedimento per la determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d'appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2945