Cass. civ. n. 6982 del 9 marzo 2023

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEJUSSIONE


Solidarietà tra debitore principale e fideiussore - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 1306 c.c. - Sussistenza - Controversie separatamente instaurate nei confronti dei coobbligati - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza - Esclusione - Fattispecie.


Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1306
Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 1944

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Precedenti: Cass. civ. n. 16077/2019

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