Cass. pen. n. 6984 del 05 febbraio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI - Appello del pubblico ministero - Avverso sentenze di proscioglimento riguardanti i reati previsti dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., emesse prima del 25 agosto 2024 - Possibilità - Sussistenza - Preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), l. n. 114 del 2024 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18305 del 2019

Normativa correlata

Preleggi art. 11 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

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